
Il Tribunale di Bari ha concesso l’esdebitazione totale di un nostro Assistito, che aveva contratto debiti con l’Agenzia delle Entrate per oltre 50 mila euro.
In particolare, il Tribunale ha osservato che il debitore è meritevole in assenza di atti in frode e poiché il sovraindebitamento non è stato causato con dolo o colpa grave, essendo riconducibile ad una crisi dell’attività imprenditoriale inizialmente avviata, nonché dall’esito negativo di ulteriori attività di agente di commercio per la vendita di prodotti per parrucchieri, rivelatesi antieconomiche, anche a causa della battuta d’arresto nel periodo dell’emergenza sanitaria; ha osservato il tribunale che il debitore, inoltre, non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, almeno nei prossimi quattro anni poiché: a) non è titolare di beni immobili o mobili, fatta eccezione per una vettura di modestissimo valore e carte di credito e libretto di deposito, con saldi di poche decine di euro; b) non percepisce alcun reddito, essendo stata interrotta l’erogazione del reddito di cittadinanza già riconosciutogli; non risulta inoltre che i redditi del debitore, tenuto conto delle spese di produzione del reddito e delle spese di mantenimento, superino l’importo di cui all’art. 283 co. 2 CCII. Oltre all’esdebitazione totale del debitore, il Giudice ha disposto che egli, tramite il Gestore dell’OCC, presenti per i successivi quattro anni dal deposito del decreto la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 283 CCII e cioè indicando se sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento (non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati); ha disposto, altresì che il Gestore dell’OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto, vigili sulla tempestività del deposito della predetta dichiarazione annuale, potendo essere a lui richiesto dal Giudice di compiere le verifiche necessarie per accertare l’esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 283 CCII.
Decorsi quattro anni dal deposito del decreto di esdebitazione, in assenza di opposizioni dei creditori accolte in via definitiva, verrà dichiarata la chiusura della procedura.
La procedura di esdebitazione ha valore premiale e viene concessa solo a quei debitori che prima e durante la procedura abbiano tenuto un comportamento corretto e collaborativo, che siano indebitati senza colpa ed è usufruibile solo per una volta nella vita.
Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure è l’esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento; si può ottenere, cioè, la liberazione di tutti i debiti pregressi.
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